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Semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio
Il D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni in L. 10.11.14, n. 162, agli artt. 6 e 12 ha introdotto due distinte modalità di semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio, che consentono ai coniugi di separarsi e di divorziare senza adire l’autorità giudiziaria, fermo restando un “controllo” da parte del Pubblico Ministero più o meno penetrante a seconda della presenza o meno di prole.
L’art. 6 prevede la facoltà per i coniugi, assistiti ciascuno da un avvocato, di concludere una “convenzione di negoziazione assistita” al fine di raggiungere una soluzione consensuale:
a) di separazione personale o
b) di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o di scioglimento del matrimonio civile o
c) di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente concordate.
L’art. 12 prevede che le parti in presenza delle due seguenti condizioni:
1) assenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti
e
2) assenza di patti di trasferimento patrimoniale
possano concludere, assistiti da un avvocato, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile - del Comune di residenza di uno dei coniugi oppure del Comune presso cui è iscritto (nel caso di matrimonio civile) o trascritto (nel caso di matrimonio concordatario) l’atto di matrimonio – un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Divorzio breve
La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. divorzio breve riducendo il precedente termine di tre anni, che doveva trascorrere dalla separazione prima di poter chiedere il divorzio, a dodici mesi ovvero a sei mesi - decorrenti in entrambi i casi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale – a seguito rispettivamente di precedente separazione giudiziale o di precedente separazione consensuale (o di separazione giudiziale trasformatasi in consensuale).
La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge ed anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
E’ stato, inoltre, disposto che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si sciolga nel momento in cui il presidente del tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. A tale scopo l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
Novità in materia di exit tax
In una recente sentenza (Causa C-657/13) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che: "L'articolo 49 del TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa fiscale di uno Stato membro la quale, al pari di quella oggetto del procedimento principale, preveda, nel caso del trasferimento di attivi da una società situata nel territorio di tale Stato membro ad una stabile organizzazione della società stessa situata nel territorio di un altro Stato membro, l'esposizione delle plusvalenze latenti inerenti a tali attivi che siano state generate sul territorio del suddetto primo Stato membro, la tassazione di tali plusvalenze e la riscossione della relativa imposta scaglionata in dieci annualità".