Con una recente ordinanza (Cass.n.25396 del 29.08.2023) la Corte di Cassazione ha affermato che “Il contratto definitivo di compravendita concluso tra uno degli eredi del promittente venditore, senza il consenso dell’altro, e l’acquirente, in virtù del preliminare stipulato dalla madre poi deceduta, è invalido in quanto necessita del consenso di entrambi gli eredi comproprietari del bene, posto che l’obbligazione di trasferire l’immobile (che è indivisibile) costituisce un’obbligazione non solidale ma collettiva, nella quale la prestazione deve essere eseguita congiuntamente da parte di tutti i debitori.
Il bene, infatti, essendo intestato alla defunta, alla data della sua morte è entrato in comunione successoria, con la conseguenza che ciascuno degli eredi avrebbe dovuto necessariamente partecipare all’atto”.